ESTRATTO DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CLUB AMICI DEL TREKKING”
(CAT) Art. 1 Costituzione, denominazione e sede E’ costituita l’Associazione Culturale denominata
“Club Amici del Trekking”, con sede legale in Bari, alla Via Abate Gimma 201,
che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine
Associazione. Art. 2 Carattere dell’Associazione L’Associazione è
un’associazione culturale, è un ente non commerciale, ha carattere volontario e
non ha scopi di lucro. L’Associazione è apartitica
e non pratica alcuna distinzione di sesso, razza, religione. Art. 4 Patrimonio dell’Associazione …omissis Art. 5 Categorie di soci L’Associazione è composta da
cittadini italiani o stranieri aventi attività e scopi non in contrasto con
quelli dell’Associazione. I soci sono classificati in
due categorie: - soci ordinari: coloro che
hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o che hanno aderito ad
essa successivamente; - soci onorari: coloro che
per la loro attività in campo escursionistico hanno contribuito a dare lustro
all’escursionismo in Puglia, in Italia, nel mondo; Art. 6 Condizioni per l’ammissione a socio L’ammissione dei soci
avviene su richiesta scritta dell’interessato … (omissis)… La nomina dei soci onorari
viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Art. 7 Diritti ed obblighi dei soci L’appartenenza
all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al
rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto
stabilito nello Statuto. Viene espressamente esclusa
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa per garantire
l’effettività del rapporto associativo. Ogni socio ha diritto ad un
voto; è data garanzia ai soci maggiorenni del diritto di voto per l’approvazione
o la modifica dello Statuto, dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi
direttivi e per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale. I soci ordinari sono
obbligati al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci,
che è dovuta qualunque sia il momento di iscrizione. Il socio dimissionario è
tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso. I soci possono effettuare
contribuzioni volontarie. Ogni attività svolta da
parte dei soci per l’Associazione non è retribuita. Art. 8 Perdita della qualifica di socio …(omissis) Art. 9 Organi dell’Associazione Organi dell’Associazione
sono: - l’Assemblea dei Soci; - il Presidente
dell’Associazione; - il Consiglio Direttivo. Art. 10 L’Assemblea dei Soci E’ stabilita la sovranità
dell’Assemblea dei Soci per tutto ciò che riguarda la vita dell’Associazione. L’Assemblea dei Soci elegge
il Presidente dell’Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo. Essa deve essere riunita in
via ordinaria almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto economico e
finanziario dell’Associazione, presentato dal Consiglio Direttivo. …omissis… Art. 11 Convocazione dell’Assemblea dei Soci L’Assemblea dei Soci può
essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, per
iniziativa del Presidente dell’Associazione, o su richiesta scritta,
indirizzata al Presidente dell’Associazione, di almeno un terzo dei soci che
dovranno corredare la domanda di un apposito ordine del giorno. Le assemblee ordinarie e straordinarie
sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante pubblicazione,
all’albo creato presso la sede sociale, dell’avviso di convocazione di
Assemblea che deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare,
l’indicazione del luogo dell’adunanza e quella della data e dell’ora della
prima e della seconda convocazione. In caso di urgenza il termine può essere
ridotto a due giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telefono. Le deliberazioni
dell’Assemblea dei Soci vengono rese note mediante l’esposizione del verbale
all’albo creato presso la sede sociale per un periodo di almeno otto giorni. Art. 12 Costituzione dell’Assemblea dei Soci e forme di votazione
…omissis… Art. 13 Compiti del Presidente dell’Associazione …omissis… Art. 14 Elezione del Presidente dell’Associazione Il Presidente
dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio
Direttivo tra i soci dell’Associazione. Il Presidente dura in carica due anni
ed è rieleggibile. Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo e forme di votazione Il Consiglio Direttivo: - delibera sulle questioni
riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità,
tenendo sempre conto delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci, assumendo
tutte le iniziative del caso; - delibera sull’ammissione
dei soci e sui provvedimenti disciplinari nei confronti di essi, ivi compreso
il caso di esclusione; - delibera in merito alla
soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra l’Associazione
e i soci e prenderà in merito le proprie decisioni nel rispetto di quanto
stabilito nel presente Statuto; - delibera l’acquisto e ed
ogni atto di disposizione a titolo gratuito od oneroso di beni immobili, mobili
o strumentali per il funzionamento degli uffici, organismi ed istituzioni
dell’Associazione; - ha l’obbligo di redigere
il rendiconto economico e finanziario da sottoporre annualmente
all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; - ha l’obbligo di redigere
un apposito e separato rendiconto, opportunamente tenuto e conservato, dal
quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate
e le spese per ciascuno degli eventi relativi a fondi pubblicamente raccolti in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche
mediante dazioni di beni di modico valore o servizi ai sovventori; - delibera su ogni altro
oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente; - può elaborare regolamenti
interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; - delibera sugli eventuali
rimborsi spese o sui compensi professionali come da successivo art. 18; - può nominare un Segretario
Generale dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo
delibera a maggioranza assoluta, per alzata di mano, in base al numero dei
presenti. Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è
formato da nove membri, compreso il Presidente dell’Associazione. In caso di giustificata
assenza o di legittimo impedimento del Presidente, assume la funzione di
Presidente pro-tempore il Consigliere più anziano. Tutti i membri vengono
eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo dura
in carica due anni e può essere rieletto. Per dimissioni da parte di
uno o più membri, i componenti possono essere sostituiti con altri soci
risultati votati ma non eletti
dall’Assemblea dei Soci al momento dell’ultima elezione degli Organi
Sociali. Il mandato di tali componenti scadrà naturalmente con quello degli altri
membri. Art. 17 Segretario Generale …omissis… Art. 18 Particolari condizioni nelle cariche sociali Tutte le cariche sociali
sono senza retribuzione, salvo gli eventuali rimborsi spese o i compensi
professionali preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo…omissis… Art. 19 Esercizi sociali L’esercizio sociale inizia
il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale
avrà termine il 31 dicembre 1999. Art. 20 Scioglimento dell’ente L’Associazione ha durata
illimitata. In caso di scioglimento di
essa, per qualsiasi causa, vi è l’obbligo di devoluzione del patrimonio
dell’ente ad altre associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
legge n.662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Art. 21 Regolamenti interniParticolari norme di
esecuzione e di funzionamento del presente Statuto potranno essere
eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del
Consiglio Direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Art. 22 Disposizioni finali Per tutto quanto non
previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e del
D.Lgs. n.460 del 1997. Bari, 8 settembre 1999 Letto, approvato e
sottoscritto. [ torna alla home page ] |