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ESTRATTO DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE

“CLUB AMICI DEL TREKKING” (CAT)

 

 

 

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita l’Associazione Culturale denominata “Club Amici del Trekking”, con sede legale in Bari, alla Via Abate Gimma 201, che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine Associazione.

 

Art. 2 Carattere dell’Associazione

L’Associazione è un’associazione culturale, è un ente non commerciale, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

L’Associazione è apartitica e non pratica alcuna distinzione di sesso, razza, religione.

 

Art. 4 Patrimonio dell’Associazione …omissis

 

Art. 5 Categorie di soci

L’Associazione è composta da cittadini italiani o stranieri aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione.

I soci sono classificati in due categorie:

- soci ordinari: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o che hanno aderito ad essa successivamente;

- soci onorari: coloro che per la loro attività in campo escursionistico hanno contribuito a dare lustro all’escursionismo in Puglia, in Italia, nel mondo;

 

Art. 6 Condizioni per l’ammissione a socio

L’ammissione dei soci avviene su richiesta scritta dell’interessato … (omissis)…

La nomina dei soci onorari viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

 

Art. 7 Diritti ed obblighi dei soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo quanto stabilito nello Statuto.

Viene espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa per garantire l’effettività del rapporto associativo.

Ogni socio ha diritto ad un voto; è data garanzia ai soci maggiorenni del diritto di voto per l’approvazione o la modifica dello Statuto, dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi e per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.

I soci ordinari sono obbligati al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci, che è dovuta qualunque sia il momento di iscrizione. Il socio dimissionario è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno in corso.

I soci possono effettuare contribuzioni volontarie.

Ogni attività svolta da parte dei soci per l’Associazione non è retribuita.

 

Art. 8 Perdita della qualifica di socio …(omissis)

 

Art. 9 Organi dell’Associazione

Organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea dei Soci;

- il Presidente dell’Associazione;

- il Consiglio Direttivo.

 

Art. 10 L’Assemblea dei Soci

E’ stabilita la sovranità dell’Assemblea dei Soci per tutto ciò che riguarda la vita dell’Associazione.

L’Assemblea dei Soci elegge il Presidente dell’Associazione e i componenti del Consiglio Direttivo.

Essa deve essere riunita in via ordinaria almeno una volta l’anno per approvare il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, presentato dal Consiglio Direttivo.   …omissis…

 

Art. 11 Convocazione dell’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, per iniziativa del Presidente dell’Associazione, o su richiesta scritta, indirizzata al Presidente dell’Associazione, di almeno un terzo dei soci che dovranno corredare la domanda di un apposito ordine del giorno.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici giorni mediante pubblicazione, all’albo creato presso la sede sociale, dell’avviso di convocazione di Assemblea che deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare, l’indicazione del luogo dell’adunanza e quella della data e dell’ora della prima e della seconda convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni, purché la convocazione venga effettuata a mezzo telefono.

Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci vengono rese note mediante l’esposizione del verbale all’albo creato presso la sede sociale per un periodo di almeno otto giorni.

 

Art. 12 Costituzione dell’Assemblea dei Soci e forme di votazione …omissis…

 

Art. 13 Compiti del Presidente dell’Associazione …omissis…

 

 

 

Art. 14 Elezione del Presidente dell’Associazione

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea dei Soci unitamente al Consiglio Direttivo tra i soci dell’Associazione. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.

 

Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo e forme di votazione

Il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, tenendo sempre conto delle indicazioni fornite dall’Assemblea dei Soci, assumendo tutte le iniziative del caso;

- delibera sull’ammissione dei soci e sui provvedimenti disciplinari nei confronti di essi, ivi compreso il caso di esclusione;

- delibera in merito alla soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra i soci o fra l’Associazione e i soci e prenderà in merito le proprie decisioni nel rispetto di quanto stabilito nel presente Statuto;

- delibera l’acquisto e ed ogni atto di disposizione a titolo gratuito od oneroso di beni immobili, mobili o strumentali per il funzionamento degli uffici, organismi ed istituzioni dell’Associazione;

- ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico e finanziario da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

- ha l’obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto, opportunamente tenuto e conservato, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese per ciascuno degli eventi relativi a fondi pubblicamente raccolti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante dazioni di beni di modico valore o servizi ai sovventori;

- delibera su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- può elaborare regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;

- delibera sugli eventuali rimborsi spese o sui compensi professionali come da successivo art. 18;

- può nominare un Segretario Generale dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

 

Art. 16 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da nove membri, compreso il Presidente dell’Associazione.

In caso di giustificata assenza o di legittimo impedimento del Presidente, assume la funzione di Presidente pro-tempore il Consigliere più anziano.

Tutti i membri vengono eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e può essere rieletto.

Per dimissioni da parte di uno o più membri, i componenti possono essere sostituiti con altri soci risultati votati ma non eletti  dall’Assemblea dei Soci al momento dell’ultima elezione degli Organi Sociali. Il mandato di tali componenti scadrà naturalmente con quello degli altri membri.

 

Art. 17 Segretario Generale …omissis…

 

Art. 18 Particolari condizioni nelle cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono senza retribuzione, salvo gli eventuali rimborsi spese o i compensi professionali preventivamente deliberati dal Consiglio Direttivo…omissis…

 

Art. 19 Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 1999.

 

Art. 20 Scioglimento dell’ente

L’Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento di essa, per qualsiasi causa, vi è l’obbligo di devoluzione del patrimonio dell’ente ad altre associazioni con finalità analoghe o con fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge n.662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 21 Regolamenti interni

Particolari norme di esecuzione e di funzionamento del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Art. 22 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n.460 del 1997.

 

Bari, 8 settembre 1999

 

Letto, approvato e sottoscritto.


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